21 Dic La cancellazione dei gravami dai beni trasferiti deve essere immediata – Cass. S. U. 14/12/2020 n. 28387
Treviso, 21 dicembre 2020
VENDITA FORZATA IMMOBILIARE – Trasferimento bene libero da pesi pignoramenti ipoteche – Immediata cancellazione dai registri immobiliari – Insindacabilità dell’ordine di cancellazione del giudice da parte del conservatore – Decorrenza termine opposizione art. 617 c.p.c. – Non occorre.
Nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l’ordine di cancellazione dei gravami sul medesimo (tra cui i pignoramenti e le ipoteche), determina il trasferimento del diritto oggetto della procedura espropriativa libero da quei pesi e quindi la contestuale estinzione dei medesimi vincoli, dei quali il Conservatore dei registri immobiliari è tenuto ad eseguire la cancellazione immediatamente, in ogni caso indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni esecutive a norma dell’art. 617 cod. proc. civ.. (Massima non ufficiale)